Art. 7.
(Regime fiscale agevolato per le società di persone composte da giovani e da donne non occupati).

      1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa o professionale, in forma associata, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due periodi successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il

 

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pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, pari al 10 per cento del reddito di partecipazione, determinato ai sensi del citato articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
      2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

          a) l'impresa sia composta interamente da giovani maggiorenni di età non superiore a trentacinque anni o da donne maggiorenni, purché non lavoratori dipendenti o pensionati o titolari di partita IVA;

          b) le quote di partecipazione alla società o all'associazione professionale siano paritarie;

          c) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

          d) l'impresa realizzi un ammontare annuo di ricavi o di compensi non superiore a 62.000 euro moltiplicato per ogni socio per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli studi associati, ovvero non superiore a 124.000 euro moltiplicato per ogni socio per le imprese aventi ad oggetto altre attività;

          e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia.

      3. Il regime agevolato previsto dal comma 1 cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

          a) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera d);

          b) a decorrere dallo stesso periodo di imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera d); in tale caso è assoggettato a tassazione nei modi ordinari

 

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l'intero reddito di partecipazione conseguito nel periodo di imposta considerato.

      4. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 del presente articolo è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
      5. Ai fini del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime agevolato di cui al presente articolo e per i quali risultano inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni stabilite dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
      6. Con il regolamento di cui all'articolo 8 sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.